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3 maggio 2022 Deontologia forense
Quando la delibera di cancellazione dall’Albo può essere retroattiva?

Il CNF specifica in presenza di quali condizioni la regola generale dell'irretroattività del provvedimento di cancellazione dall'Albo degli avvocati può essere derogata.

di La Redazione

L'attuale ricorrente è un avvocato che aveva richiesto nel 2010 al COA di Roma, presso cui era iscritta, la sua cancellazione dall'Albo per via dell'aggravarsi del proprio stato di salute.
Una volta chiusa la partita IVA, però, l'avvocato si accorgeva che il COA di Roma non aveva dato seguito alla sua richiesta, dunque sollecitava nuovamente il medesimo presentando un'altra istanza di cancellazione. Considerando il perdurante silenzio del COA, l'avvocato chiedeva spiegazioni in tal senso, sollecitando il Consiglio a deliberare la sua cancellazione dall'Albo in maniera retroattiva, cioè dal 2011, anno nel quale aveva inviato la seconda richiesta.
Molti anni dopo, nel 2020, il COA di Roma deliberava la cancellazione della richiedente ma a far data dalla delibera, sostenendo che non fossero presenti agli atti le missive con le quali l'avvocato aveva richiesto la cancellazione.
A questo punto, la richiedente impugna la delibera dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.

Con la sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021, il CNF accoglie il ricorso dell'avvocato, osservando come il thema decidendum attenga alla decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione intervenuto su richiesta dell'interessata a 9 anni di distanza dalla domanda e a 10 anni di distanza dall'avvenuta cessazione della sua attività professionale.
A tal proposito, il CNF richiama il divieto di cancellazione dall'Albo in pendenza di un procedimento disciplinare, principio che trova eccezione solo nei casi di cancellazione d'ufficio a causa della mancanza ab origine dei requisiti necessari per l'iscrizione e di sopravvenuta perdita dei requisiti stessi. Inoltre, altra eccezione consiste nella presenza di valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale, come il diritto al lavoro o il diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali.
Ora, il COA di Roma si era attenuto in tal senso alla regola generale dell'irretroattività del provvedimento di cancellazione, il quale però può essere derogato, a discrezione del Consiglio dell'Ordine, in casi eccezionali a vantaggio dell'istante e sempre che il provvedimento non pregiudichi la posizione di terzi.
Questo è proprio il caso che riguarda la ricorrente, laddove l'istanza di cancellazione avrebbe avuto effetti favorevoli per la stessa che riguardavano il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale, dunque ben poteva il COA disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione.
Di conseguenza, il CNF annulla la delibera impugnata limitatamente alla sua efficacia temporale, facendo decorrere gli effetti della cancellazione a partire dal 2011.

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