
Con la circolare in commento, viene chiarito che per la regolarizzazione dei pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati a mezzo marca da bollo nel periodo emergenziale, e accettati dalla cancelleria tramite la c.d. “bruciatura” del relativo contrassegno, non è necessario procedere con un nuovo pagamento.
Con la circolare DAG n. 98580.U del 5 maggio 2022, il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni in merito al pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie da considerare valido agli effetti della disciplina contenuta all'
In particolare, alla luce della normativa predetta, è stato ribadito che negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico le parti sono tenute obbligatoriamente al deposito telematico dei rispettivi atti; inoltre, sempre attraverso i sistemi telematici di pagamento, è assolto l'onere di pagamento del contributo unificato dovuto per i procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione.
Con la circolare in commento, il Ministero della Giustizia intende integrare la precedente circolare (prot. DAG n. 41271.U del 24/02/2022) a seguito della segnalazione pervenuta dal CNF riguardante i pagamenti del contributo unificato precedentemente operati a mezzo marca da bollo nel periodo emergenziale, e già accettati tramite “bruciatura” del relativo contrassegno. A tale riguardo, si chiede di procedere alla loro regolarizzazione mediante nuovo pagamento, da effettuarsi secondo le modalità telematiche.
Di seguito la risposta del Ministero della Giustizia:
«Si comunica che per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati in modo non telematico presso le ricevitorie di generi, di monopolio e di valori bollati, e purtuttavia accettati dalla cancelleria tramite la c.d. “bruciatura” del relativo contrassegno, nell’arco temporale intercorso tra l’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della normativa emergenziale) e il 24 febbraio 2022 (epoca di diffusione della circolare in oggetto), gli uffici non sono tenuti a richiedere un nuovo pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, con le modalità indicate dall’art. 221, comma 3, D.L. n. 34 del 2020».