
Ai fini della responsabilità disciplinare è sufficiente la suitas, ossia la volontarietà dell'atto compiuto o omesso, che si configura anche nel mancato controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti.
Il CDD di Bari irrogava ad un avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi per aver richiesto al Tribunale di Foggia la liquidazione del proprio compenso professionale per l'attività svolta in qualità di difensore d'ufficio, «allegando, a comprova della stessa, documentazione grossolanamente contraffatta con evidenti cancellature e correzioni materiali e, comunque, comprovante un'attività difensiva non svolta nella fase decisionale, poiché sostituito da altri colleghi
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF deducendo che l'alterazione dei verbali di udienza, mediante fotocomposizione delle relative fotocopie, non era stata effettuata da lui ma da un suo ex collaboratore, il quale gli aveva anche creato notevoli e gravi problemi professionali.
Per il CNF il motivo è infondato, conseguendone il rigetto del ricorso con sentenza n. 2 del 23 febbraio 2022.
Nelle sue argomentazioni, il CNF ribadisce la costante giurisprudenza secondo cui «l'avvocato è personalmente responsabile delle condotte ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto di questi integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità disciplinare che, tuttavia, deve essere adeguatamente e specificatamente documentata e comprovata; la responsabilità disciplinare, difatti, sussiste anche nell'ipotesi di affidamento di un sub incarico a collaboratori di studio, qualora vengano affidati compiti che il professionista avrebbe dovuto svolgere personalmente e sotto la sua personale responsabilità, verificandone l'esecuzione attentamente e costantemente».
Infatti, ai fini della responsabilità disciplinare è sufficiente la suitas, ossia la volontarietà dell'atto compiuto o omesso, che si configura anche nel mancato controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti.