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24 maggio 2022 Avvocati
Per l'iscrizione all'Albo è necessario il domicilio professionale presso il Circondario
Inoltre, avverso la delibera del COA di cancellazione o di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, l'avvocato può proporre ricorso al CNF, da depositarsi presso lo stesso COA entro 20 giorni dalla relativa notifica.
di La Redazione
Il COA di Genova accoglieva la domanda presentata da un avvocatessa ed ordinava l'iscrizione della stessa all'Albo degli Avvocati della medesima città, in trasferimento dall'Ordine di Verona. In occasione della notifica del provvedimento di iscrizione, tuttavia, l'impiegata addetta allo studio avente sede all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione quale domicilio professionale ha dichiarato all'Ufficiale Giudiziario notificante che la destinataria era "sconosciuta”, versione confermata anche dal titolare. Sulla base di ciò, il COA, dopo aver ritenuto insoddisfacenti le spiegazioni fornite al riguardo dalla professionista, procedeva con l'annullamento in autotutela del provvedimento di trasferimento sulla base del principio per cui l'Avvocato deve «iscriversi nell'Albo del circondario del Tribunale dove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, secondo quanto il medesimo è tenuto ad attestare per iscritto».
Avverso tale statuizione, ha proposto ricorso dinnanzi al CNF l'avvocatessa lamentando che il provvedimento di cancellazione dall'Albo sarebbe fondato su presupposti carenti ed errati, lesivo dei diritti al lavoro, alla difesa, all'immagine, costituzionalmente garantiti, con ricadute sul pubblico interesse al corretto esercizio della difesa e dell'esercizio della professione, nonché del diritto al contradditorio e di difesa.
Con sentenza n. 7 del 2 marzo 2022, l'Autorità respinge il ricorso proposto.
Esso, infatti, è stato presentato in via telematica direttamente ed unicamente al CNF e non all'Ordine degli avvocati di Genova. Come correttamente osservato dal COA, è pacifico che avverso il rigetto della domanda di iscrizione, da notificarsi in copia integrale entro quindici giorni all'interessato, questi «può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF». E tale atto di ricorso deve essere depositato presso «uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente».
Nel caso di specie, l'impugnazione risulta, invece, essere stata depositata in via telematica unicamente presso il CNF: pertanto, poiché unica e valida modalità di proposizione del ricorso è quella del deposito presso il Consiglio dell'Ordine territoriale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Anche volendo superare tale ragione ostativa, lo stesso sarebbe comunque inammissibile per tardività, essendo stato presentato ben oltre il termine consentito.