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8 giugno 2022 Deontologia forense
Integra una violazione disciplinare la richiesta del difensore d’ufficio di ottenere compensi relativi a prestazioni non svolte

A nulla rileva il fatto di essersi preparato per partecipare all'udienza e di aver chiesto un compenso pari al minimo tariffario. L'avvocato d'ufficio avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di consultarsi con il difensore di fiducia.

di La Redazione

Un avvocato inviava al COA di Trani un esposto in cui riferiva di aver nominato un difensore d'ufficio non potendo egli presenziare personalmente ad un'udienza in qualità di difensore di fiducia dei propri clienti. Il ricorrente lamentava che il difensore d'ufficio avesse chiesto ai clienti un compenso sproporzionato rispetto all'attività espletata. A sostegno della sua richiesta, il difensore d'ufficio sosteneva di aver assistito uno dei due clienti in tutto il procedimento e di possedere la documentazione che attestava la veridicità delle sue affermazioni; inoltre, in assenza di contatti con il difensore di fiducia, si era preparato e aveva presenziato anche alla successiva udienza.
Il COA di Trani inviata l'esposto al CDD di Bari, il quale disponeva l'archiviazione del procedimento per manifesta infondatezza, dal momento che dall'esame degli atti non sarebbero emersi profili di violazioni disciplinari.
Il COA di Trani impugnava tale provvedimento, censurando la decisione del CDD poiché l'avvocato d'ufficio avrebbe chiesto un compenso sproporzionato rispetto all'attività espletata e avrebbe disatteso l'obbligo di consultarsi con il difensore di fiducia, che doveva intendersi quale codifensore per effetto della nomina a difensore d'ufficio, in merito alla strategia da adottare. Chiedeva pertanto che il CNF, in riforma dell'impugnata archiviazione comminasse all'incolpato le sanzioni disciplinari previste, rispettivamente, per la violazione degli artt. 29 e 46 Codice Deontologico Forense.

Per il CNF il ricorso è fondato. Ribadita la necessità di garantire all'imputato un difensore d'ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia, il CNF precisa che l'attività da retribuire deve essere quella effettivamente svolta nel processo in favore dell'imputato. Nel caso di specie, dagli atti pervenuti al CNF, non sembra siano state svolte dall'incolpato le attività relative alla fase introduttiva e alla fase di discussione, a nulla rilevando che la sua affermazione di essersi preparato per affrontarla.
Pertanto, continua il CNF, «l'indicazione di compensi non dovuti, relativi a prestazioni non svolte, ove accertata a seguito di approfondimento istruttorio, integra pertanto una violazione disciplinare, a nulla rilevando che sia stato chiesto, per la menzionata attività, un compenso pari al minimo tariffario».

Con sentenza n. 8 del 7 marzo 2022, il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso, conseguendone l'annullamento della pronunciata di archiviazione e la rimessione degli atti al CDD.

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