
L'ammissione della propria responsabilità disciplinare in sede di procedimento dinanzi al Consiglio Territoriale non può non essere valorizzata nel giudizio complessivo sulla personalità dell'incolpato ai fini della determinazione della sanzione.
A seguito di segnalazione trasmessa dal Giudice presso il Tribunale di Treviso al CDD Venezia e al COA Treviso, si apriva un procedimento disciplinare a carico dell'avvocato che non aveva presenziato, senza giustificazione, a due udienze successive nelle vesti di difensore d'ufficio. Dal canto suo, l'avvocato riconosceva di non aver presenziato alle udienze per un errore riconducibile alle annotazione in agenda, aggiungendo però di aver fatto esplicita richiesta di cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio proprio per evitare nuovamente di incorrere in tali inconvenienti, visto il suo carico professionale.
Nonostante ciò, il CDD riconosceva la responsabilità disciplinare in capo al professionista e per questo gli infliggeva la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 2 mesi.
Contro tale pronuncia, propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense l'avvocato, chiedendo l'applicazione della sanzione della censura in considerazione della sua condotta collaborativa in sede processuale e, soprattutto, dell'avvenuta ammissione dell'addebito.
Con la sentenza n. 18 del 22 marzo 2022, il CNF accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'avvocato, evidenziando innanzitutto che nell'ambito dei procedimenti disciplinari, ciò che viene valutato è il comportamento complessivo dell'incolpato, dunque la sanzione è il risultato di una valutazione globale del soggetto interessato che tiene conto di molteplici elementi, tra i quali la gravità del fatto, il grado della colpa, l'eventuale sussistenza del dolo e la sua intensità, la condotta precedente e successiva al fatto, il pregiudizio eventualmente subito dall'assistito, la compromissione dell'immagine della professione forense e i suoi precedenti disciplinari.
Ciò posto, il CNF afferma che «l'ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio Territoriale, non può non essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell'incolpato ai fini della determinazione della sanzione (…)»; dunque, tenendo conto che nel caso concreto l'avvocato non solo aveva ammesso la propria condotta, ma si era altresì adoperato per richiedere la sua cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio, il CNF ritiene di dover accogliere sul punto la sua doglianza, applicando la sanzione della censura.