
Il CNF accoglie il ricorso della ricorrente iscritta all'Albo speciale degli avvocati stabiliti, ribadendo le condizioni richieste dalla normativa ai fini dell'integrazione all'Albo ordinario con dispensa dalla prova attitudinale.
La controversia trae origine dalla domanda di integrazione all'Albo ordinario avanzata da un'iscritta alla sezione speciale degli avvocati stabiliti con dispensa dalla prova attitudinale
Il COA di Varese non si pronunciava su tale istanza, conseguendone il ricorso dell'interessata dinanzi al CNF decorso il termine di 90 giorni prescritto dalla normativa. In sede di impugnazione, la ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dal COA alla sua richiesta, lamentando che non le è stata consentita la possibilità di integrazione nonostante l'assolvimento di tutte le condizioni previste dall'art. 12 cit..
In primo luogo, il CNF osserva che la ricorrente aveva documentato positivamente tutte le condizioni richieste quali:
- l'esercizio di durata non inferiore a tre anni;
- avente carattere effettivo e non formale né fittizio;
- regolare, nel rispetto della Legge forense e del Codice deontologico;
- utilizzando il titolo professionale d'origine.
Precisa inoltre che, ove il COA si avvalga della facoltà di non pronunciarsi sulla richiesta di iscrizione all'Albo speciale degli avvocati stabiliti, l'interessato può chiedere al CNF di decidere sul merito dell'iscrizione stessa.
Rilevando dunque il diritto della ricorrente a conseguire la richiesta di iscrizione all'Albo ordinario, il Consiglio Nazionale Forese accoglie il ricorso con sentenza n. 31 del 29 aprile 2022.