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5 luglio 2022 Deontologia forense
Esclusa l’applicazione dello ius superveniens alla prescrizione dell'azione disciplinare

Con la sentenza il commento, il CNF ha ricordato che, in tema di prescrizione dell'azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall'art. 56 L. n. 247/2012 non si applica agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore.

di La Redazione

A seguito della condanna definitiva per il concorso nei reati ex artt. 353 e 629 c.p., il CDD di Messina comminava ad un avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni 1 e mesi 6 per aver agito in violazione del Codice Deontologico Forense.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF deducendo, tra i motivi di doglianza, la violazione dell'art. 56 L. n. 247/2012 e dell'art. 51 R.D. n. 1578/1933 per aver il CDD omesso di dichiarare la prescrizione dell'azione disciplinare. Sul punto, è opportuno precisare che dalla consumazione dell'illecito, rispetto a quella in cui l'avvocato è stato ritenuto responsabile degli illeciti disciplinari, erano trascorsi ben sedici anni.

Per il Consiglio Nazionale Forense il motivo è infondato. A tal proposito, ritiene che «in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65 comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nel prevedere con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3 della legge n. 247/12».
Ciò detto, resta inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jussuperveniens introdotto con l'art. 56 L. n. 247/2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi.

Si rende inoltre necessario stabilire il dies a quo per il computo del termine prescrizionale, puntualizzando che il caso in esame riguarda un illecito disciplinare in relazione al quale sia stata esercitata l'azione penale. Sulla questione, il CNF ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui «agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l'applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale…».

Applicando tali considerazioni al caso di specie, il CNF sostiene che all'azione disciplinare concernente l'illecito di cui al capo di incolpazione è applicabile la previgente disciplina di cui all'art. 51 R.D. n. 1578/1933 in quanto i fatti, per come temporalmente collocati nel capo di incolpazione, risalgono ad un periodo (17/09/2002) antecedente alla data (2 febbraio 2013) di entrata in vigore della L. n. 247/2012. Applicandosi il vecchio regime e trattandosi di illecito disciplinare in relazione al quale è stata esercitata l'azione penale, opera anche il principio secondo il quale nel caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata esercitata l'azione penale il termine di prescrizione decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può trovare accoglimento, conseguendone il rigetto del ricorso con sentenza n. 32 del 22 marzo 2022.

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