Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
13 luglio 2022 Avvocati
La rinuncia all’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare a carico dell’avvocato

L'azione disciplinare, di natura officiosa e non negoziabile, non rientra nella disponibilità delle parti.

di La Redazione

Il procedimento trae origine da un esposto inviato al COA di Trani con cui l'esponente riferiva che la misura del compenso richiesto dall'avvocato, nominato difensore d'ufficio nel corso di un procedimento penale a suo carico, fosse eccessiva e non giustificata dall'attività posta in essere. Nella stessa sede, lamentava che l'avvocato, pur a conoscenza della circostanza che egli era assistito da un difensore di fiducia, non si fosse rapportato con lui, per verificare se la sua assenza dall'udienza fosse stata determinata da strategia difensiva.
Il COA di Trani inviava l'esposto al CDD di Bari, il quale disponeva l'archiviazione del procedimento per manifesta infondatezza, sul rilievo che dall'esame degli atti non sarebbero emersi profili di violazioni disciplinari. Tale provvedimento veniva impugnato dal COA che deduceva la violazione dell'art. 29 del CDF, per avere egli chiesto un compenso sproporzionato rispetto all'attività prestata, nonché la violazione dell'art. 46, c. 5, CDF per avere disatteso l'obbligo di consultarsi con il difensore di fiducia, che doveva intendersi quale codifensore per effetto della nomina a difensore d'ufficio, in merito alla strategia da adottare. L'avvocato contesta tali violazioni e dà atto di aver raggiunto un accordo con l'esponente, il quale ha rinunciato all'esposto.

In via preliminare, il CNF ricorda che la rinuncia all'esposto, depositata a seguito di un intervenuto accordo con l'avvocato, non spiega efficacia nel processo disciplinare. Infatti, «l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l'estinzione del procedimento, trattandosi di azione officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto».

Ciò detto, il CNF si pronuncia nel merito della controversia, ritenendo che il provvedimento di archiviazione del CDD è censurabile sotto tutti i profili rilevati dal COA ricorrente, difettando di un approfondimento istruttorio, che sembra invece necessario.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con sentenza n. 35 del 29 aprile 2022.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?