A partire dal 1° aprile 2022, nell'attività di formazione prevista dall'art. 73, comma 5-bis, D.L. n. 69/2013, condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine, gli Ordini dovranno comprendere anche la frequenza dei corsi di cui al D.M. n. 17/2018.
Il 10 giugno 2022, il COA Rimini rivolgeva un quesito al Consiglio Nazionale Forense vertente sull'obbligo dei praticanti iscritti al registro a partire dal 1° aprile 2022 che svolgono contemporaneamente il tirocinio di cui all'
Con il parere reso nella seduta amministrativa del 17 giugno 2022, il CNF dà risposta negativa, sottolineando che il D.M. n. 17/2018, la cui entrata in vigore coincide con il 1° aprile 2022, non prevede alcuna eccezione per i praticanti che svolgono anche il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Come prevede il comma 5-bis dell'
Pertanto, gli Ordini hanno il compito di prevedere che nella suddetta attività formativa sia prevista la frequenza dei corsi di cui al D.M. n. 17/2018.