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18 agosto 2022 Deontologia forense
L’avvocato può chiedere al COA il parere di congruità sulle parcelle relative all’attività svolta prima della sospensione volontaria

È quanto ha affermato il CNF, con il parere in commento. La controversia con il cliente, infatti, può sorgere anche successivamente alla sospensione volontaria dell'avvocato.

di La Redazione
Il CNF, con parere n. 26 del 20 aprile 2022, ha risposto al quesito formulato dal COA di Campobasso.
 
Lo stesso, nello specifico, ha domandato se all'avvocato sospeso volontariamente ex art. 20 della Legge n. 247/12 è rimessa la facoltà di richiedere al COA il parere sulla congruità della parcella relativa a prestazione rese antecedentemente alla sospensione.
 
Secondo il CNF, il responso di congruità ex articolo 13, comma 9, può essere richiesto dall'iscritto nei casi di controversia con il cliente, che può sorgere anche successivamente alla sospensione volontaria dell'avvocato. La richiesta è, dunque, inscindibilmente legata alla prestazione resa, in relazione alla quale è sorto il conflitto.
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