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10 agosto 2022 Deontologia forense
Professione forense ed istruttore sportivo: sono compatibili le due attività?

Secondo il CNF, spetta al COA competente valutare se l'attività di istruttore sportivo retribuito sia assimilabile o meno all'attività di carattere “culturale” prevista dall'art. 18 L. n. 247/2012 in tema di incompatibilità con la professione forense.

di La Redazione

Il COA di Grosseto chiede di sapere se possa ritenersi se sussiste o meno la compatibilità tra l'esercizio della professione forense e lo svolgimento dell'attività di istruttore sportivo retribuito da associazione sportiva, senza vincolo di subordinazione.

Con il parere n. 23 del 20 aprile 2022, il CNF ricorda anzitutto che l'art. 18, lett. a), L. n. 247/2012 sancisce l'incompatibilità della professione forense con lo svolgimento di «attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale».
Nel caso di specie, non si evince se l'attività di istruttore sportivo (equiparabile ad attività di lavoro autonomo) sia svolta occasionalmente o meno.
Pertanto, spetta al COA verificare tale aspetto nell'esercizio delle sue valutazioni discrezionali.
Qualora il COA dovesse concludere che l'attività di istruttore sportivo sia assimilabile ad attività di carattere “culturale”, l'incompatibilità potrebbe essere esclusa pure in difetto della occasionalità delle prestazioni.

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