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7 settembre 2022 Avvocati
Formazione permanente: il COA deve verificare la “partecipazione continua ed effettiva” dell’avvocato

Ai fini del riconoscimento della partecipazione e dei relativi crediti formativi, è necessario rilevare le presenze degli utenti mediante appositi sistemi di verifica in entrata ed in uscita dai corsi.

di La Redazione
Un avvocato impugnava la decisione del COA che aveva rigettato la domanda di ammissione all'esame di difensore di ufficio e al riconoscimento dei contestuali crediti formativi, adottata sul presupposto che non sussistevano le condizioni per la partecipazione. Nello specifico, il Consiglio aveva rilevato che l'istante, in relazione alla frequenza del corso organizzato dallo stesso ordine e dalla camera penale, non risultava, dai tabulati del sistema di rilevamento, avesse frequentato dieci giornate di corso per complessive ore 20 e 48 minuti, così superando il limite di tolleranza delle assenze del 20% delle ore complessive di corso. 
 
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso al CNF lamentando: 
  • di aver partecipato a 36 incontri su 43, 
  • di ricordare le date delle tre lezioni, a suo dire, omesse immotivatamente dai rilevatori, 
  • la mancanza di una norma deontologia che disciplina espressamente le modalità dei controlli in entrata;
  • l'unilateralità dei controlli e l'impossibilità di riscontro.
 
Con sentenza n. 68 del 23 maggio 2022, il CNF riconosce le ragioni del professionista ricorrente.
 
In materia di formazione, infatti, vi è l'obbligo di adottare sistemi di verifica in entrata ed in uscita dai corsi, prescrizione che garantisce il controllo delle presenza nonché la possibilità per il partecipante di comprovare l'assolvimento dell'obbligo formativo. Le concrete modalità della verifica sono, poi, lasciate al COA competente che utilizza appositi sistemi informatici per la produzione dei tabulati.
 
Detto ciò, risulta che nel caso di specie il COA di Milano abbia utilizzato i tabulati solo alla fine del corso, non rendendoli disponibili in precedenza, costituendo unico elemento di prova. Nessuna considerazione, viceversa, è stata data agli elementi allegati dalla ricorrente. 
 
Tali presupposti fanno si che almeno una delle funzione del controllo non abbia avuto effettività, anche in considerazione del fatto che la notizia della mancata partecipazione è stata resa nota solo a distanza di tempo così da compromettere la possibilità di verifica da parte della interessata. Qualora i tabulati delle presenze fossero stati resi noti in epoca immediatamente successiva alle date dei singoli eventi formativi la possibilità di verifica sarebbe stata effettiva.
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