
Secondo il CNF, in ragione della sovrapponibilità degli addebiti disciplinare e penale, il giudicato penale richiede il proscioglimento ex art. 653 c.p.p..
Il CDD dell'Aquila comminava ad un avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi per aver, in concorso con il figlio (anche egli avvocato), percepito indebitamente dei contributi per la ricostruzione di una casa di sua proprietà che era demolita, inaudita altera parte, dal Comune dell'Aquila nell'immediato post-sisma, perché ritenuta pericolosa per la pubblica incolumità.
L'avvocato segnalava al CDD di aver restituito per intero la somma erogata a seguito del finanziamento e che era stato iscritto un procedimento penale a suo carico per la violazione dell'
Il CDD rigettava tale richiesta e disponeva l'acquisizione della sentenza penale di primo grado pronunciata dal Tribunale dell'Aquila, che aveva condannato la ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa. Nel merito dell'addebito, ripercorreva sostanzialmente la motivazione della sentenza del Tribunale penale che, nel riscontrare l'assenza della scrittura privata con la quale la ricorrente concedeva al figlio il diritto reale di abitazione sull'immobile di sua proprietà, aveva ritenuto falsa l'autocertificazione sostitutiva del dato, conseguendone l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'
La controversia giunge dinanzi al CNF, dove l'avvocato sostiene la nullità del procedimento disciplinare per violazione del principio di autonomia del giudizio disciplinare da quello penale, non avendo il CDD adempiuto all'onere di ricostruire in autonomia il fatto addebitato alla professionista.
Parte ricorrente inoltrava al CNF la pronuncia di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato e il decreto di archiviazione del procedimento avanti alla Corte dei Conti per la indebita percezione del contributo. La sentenza di assoluzione impone la definizione del presente procedimento con giudizio di proscioglimento. A tal proposito, il CNF afferma che, in ragione della sovrapponibilità degli addebiti disciplinare e penale, il giudicato penale dovesse ritenersi vincolante in sede disciplinare ai sensi dell'
Infatti, il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale di cui all'
Poiché i fatti di reato sono i medesimi oggetti dell'incolpazione disciplinare, la sentenza assolutoria spiega i suoi effetti vincolanti anche su questo giudizio. In conclusione, il CNF accoglie il ricorso con sentenza n. 64 del 13 maggio 2022.