
Nel caso di specie il ricorrente aveva richiesto al COA di appartenenza il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo per allegarlo alla successiva domanda di iscrizione all'Albo speciale dei cassazionisti.
L'odierno ricorrente è un avvocato che aveva depositato ricorso al COA di Palermo contro la delibera con la quale lo stesso COA aveva respinto la sua richiesta volta a ottenere il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
A fondamento del diniego, il COA richiamava il parere CNF n. 52/2020 con il quale era stato chiesto se potesse essere rilasciato il certificato a chi presenti valutazioni di idoneità nazionale allo svolgimento di docenza universitaria ottenuta dopo almeno 8 anni di insegnamento con contratti annuali, e se tale titolo costituisse una fattispecie di docenza analoga a quella prevista dall'art. 34, comma 1, lett. d), R.D.L. n. 1578/1933. A fronte del parere negativo del CNF in tal senso, in quanto la suddetta disposizione non risultava più in vigore, il CNF ha ritenuto di non dover accogliere la domanda del legale, dunque egli propone ricorso dinanzi al CNF lamentando l'illegittimità del provvedimento e insistendo sulla equiparabilità della sua posizione con quella delineata dal menzionato art. 34.
Con la sentenza n. 72 del 1° giugno 2022, il CNF accoglie il ricorso dell'avvocato, affermando che il provvedimento impugnato è lesivo dell'esercizio dei diritti e delle facoltà che discendono dall'iscrizione all'Albo.
L'illegittimità del provvedimento è legata al diritto dell'iscritto all'Albo di ottenere un certificato di iscrizione e al dovere del Consiglio dell'Ordine di certificare l'iscrizione di un avvocato che riveste anche la qualità di docente universitario a contratto. Il certificato, infatti, attesta la mera anzianità di iscrizione all'Albo, il quale è presupposto ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale, evidenziando che ogni valutazione relativa ai requisiti di iscrizione all'Albo speciale compete al Comitato per la tenuta dell'Albo speciale costituito presso il CNF.
Segue la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.