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16 settembre 2022 Deontologia forense
Dopo quanto tempo l’avvocato sospeso cautelarmente e poi radiato può iscriversi nuovamente all’Albo?

Il CNF risponde al quesito del COA Milano affermando che una volta trascorsi 5 anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivo alla scadenza di tale termine, l'avvocato potrà chiedere di essere iscritto di nuovo all'Albo.

di La Redazione

Il COA di Milano chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito all'applicabilità nei confronti del professionista prima attinto dalla misura della sospensione cautelare e poi radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale) dell'art. 47 R.D. n. 1578/1933, secondo il quale il termine di 5 anni ai fini della reiscrizione all'Albo dopo la radiazione decorre dalla data della sospensione cautelare.

Con il parere n. 24 del 20 aprile 2022, il CNF afferma che la materia cui fa riferimento il COA di Milano è ora oggetto dell'art. 62, comma 10, L. n. 247/2012, secondo cui il professionista radiato può chiedere di essere di nuovo iscritto all'Albo una volta trascorsi 5 anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivo alla scadenza di tale termine.
Da ciò si evince l'abrogazione tacita del menzionato art. 47 che, dunque, non può essere applicato alla fattispecie oggetto del quesito.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 20 aprile 2022

 

Il COA di Milano chiede di sapere se possa ancora applicarsi al professionista dapprima attinto dalla misura della sospensione cautelare e successivamente radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale), la disposizione di cui all'articolo 47 del R.D. n. 1578/33, a mente del quale il termine di cinque anni per la reiscrizione a seguito di radiazione “decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione”.

 

La materia è ora disciplinata dall'articolo 62, comma 10 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”. Se ne desume la tacita abrogazione dell'articolo 47 del R.D. n. 1578/33 che, in conseguenza, non può essere applicato alla fattispecie oggetto del quesito.

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