
Il CNF risponde al quesito del COA Milano affermando che una volta trascorsi 5 anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivo alla scadenza di tale termine, l'avvocato potrà chiedere di essere iscritto di nuovo all'Albo.
Il COA di Milano chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito all'applicabilità nei confronti del professionista prima attinto dalla misura della sospensione cautelare e poi radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale) dell'art. 47 R.D. n. 1578/1933, secondo il quale il termine di 5 anni ai fini della reiscrizione all'Albo dopo la radiazione decorre dalla data della sospensione cautelare.
Con il parere n. 24 del 20 aprile 2022, il CNF afferma che la materia cui fa riferimento il COA di Milano è ora oggetto dell'
Da ciò si evince l'abrogazione tacita del menzionato art. 47 che, dunque, non può essere applicato alla fattispecie oggetto del quesito.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 20 aprile 2022
Il COA di Milano chiede di sapere se possa ancora applicarsi al professionista dapprima attinto dalla misura della sospensione cautelare e successivamente radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale), la disposizione di cui all'articolo 47 del R.D. n. 1578/33, a mente del quale il termine di cinque anni per la reiscrizione a seguito di radiazione “decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione”.
La materia è ora disciplinata dall'