Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
19 settembre 2022 Avvocati
Scatta la sanzione disciplinare per l’avvocato che falsifica libri e scritture contabili

Tale condotta, finalizzata ad impedire la ricostruzione del patrimonio del proprio cliente, costituisce un comportamento gravemente lesivo dei principi deontologici che regolano la professione.

di La Redazione

Deliberata l'apertura del procedimento, il COA ne disponeva la contestuale sospensione per la pendenza del processo penale a carico di un avvocato, presidente del COA di Trieste, il quale era stato sottoposto a giudizio per vari reati nonché alla misura cautelare interdittiva dell'esercizio della professione forense.
Nel corso del giudizio penale l'imputato veniva condannato con sentenza irrevocabile alla pena, sospesa condizionalmente, di anni due di reclusione per il reato di bancarotta documentale post fallimentare. Nello specifico, era stato accertato che l'imputato «aveva redatto una bozza di scrittura privata falsa utilizza dal legale rappresentante di una società per accreditare l'avvenuta cessione a società estera del suo parco mezzi ante fallimento, scrittura trasmessa in copia al curatore con tentativo di insinuazione nel fallimento per i relativi compensi professionali e trasmettendo al curatore una proposta di acquisto del medesimi mezzi da parte di terzi riferendo che le firme erano state apposte in sua presenza».
Il CDD, ritenendo accertata la responsabilità dell'imputato ex art. 653 c.p.p. per tutti i capi di incolpazione disciplinare corrispondenti a quelli penali, applicava la sanzione di anni uno e mesi sei di sospensione dall'esercizio della professione.
L'avvocato ricorre dinanzi il CNF, sostenendo che non erano stati esaminati i risvolti deontologici dell'unico fatto di reato accertato con sentenza penale (bancarotta documentale post fallimentare). Nella stessa sede, afferma inoltre che la redazione di una bozza di scrittura privata falsa non avrebbe alcun rilievo di responsabilità disciplinare essendo irrilevante la trasmissione al curatore della proposta di acquisto del parco automezzi.
Chiedeva, dunque, l'assoluzione o subordine la minima sanzione disciplinare.

Il CNF accoglie il ricorso limitatamente alla censura inerente ai capi di incolpazione disciplinare corrispondenti a quelli penali per i quali era intervenuta assoluzione e prescrizione. Nel primo caso, in forza del disposto dell'art. 653 comma 1 c.p.p. secondo cui la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto spiega la sua efficacia anche nel giudizio disciplinare, nel secondo caso, invece, per mancanza di autonomo accertamento in sede disciplinare.
Quanto al fatto di reato accertato con sentenza passata in giudicato, il CNF ha evidenziato che «per un avvocato falsificare libri e scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione del patrimonio del proprio cliente inserendo nelle stesse operazioni di vendita non corrispondenti al vero è comportamento gravemente lesivo dei fondamentali principi che regolano la professione forense. Il ruolo istituzionale rivestito dall'incolpato nell'ambito del quale rientrano compiti di rappresentanza con rilevo pubblico e di difesa dei principi deontologici connota le condotte oggetto di accertamento in modo particolarmente grave».

Con sentenza n. 69 del 15 febbraio 2022, il CNF accoglie limitatamente il ricorso, rideterminando la sanzione nella misura di anni uno di sospensione dall'esercizio della professione.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?