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21 settembre 2022 Deontologia forense
Procedimenti disciplinari: non è legittimo impedimento a comparire se l’avvocato ha una raucedine
L'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza solo nei casi di impedimento assoluto a comparire e non in qualsiasi situazione di difficoltà.
di La Redazione
Il Tribunale esercitava nei confronti di una avvocato l'azione penale, contestandogli il delitto di calunnia per aver falsamente denunciato il furto di un assegno. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina procedeva quindi all'acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari e, verificate le risultanze processuali, deliberava l'approvazione a carico del professionista dei seguenti capi di incolpazione
- violazione dell'art. 9, comma 2 del Codice deontologico in riferimento agli artt. 3 e 5 del Codice previgente, per aver violato i doveri di dignità, probità e decoro, anche al di fuori dello svolgimento dell'attività professionale
- violazione dell'art. 4 del Codice deontologico per aver posto in essere condotte volontarie dirette a violare le legge penale
nonché ne disponeva la citazione in giudizio.
All'udienza indicata, la sezione giudicante rigettava la richiesta di rinvio formulata dall'incolpato, non rilevando la sussistenza del legittimo impedimento per motivi di salute, stante la genericità e incompletezza della certificazione medica allegata. Inoltre, ad esito dell'istruttoria l'organo riteneva raggiunta la prova degli illeciti deontologici contestati all'avvocato e, di conseguenza, gli applicava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni tre.
Avverso tale decisione, l'avvocato propone ricorso dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense deducendo l'errata ricostruzione dei fatti nonché l'eccessività della sanzione irrogata nella misura del massimo edittale.
Con sentenza n. 83 del 1° giugno 2022, il CNF analizza preliminarmente la questione relativa al rigetto della richiesta di rinvio della udienza avanti al CDD.
Ritiene il Collegio che il Consiglio Distrettuale di Disciplina abbia fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema, secondo cui l'udienza può essere rinviata solo nei casi di impedimento assoluto a comparire, e non in qualsiasi situazione di difficoltà. Risulta infatti nel caso di specie che l'avvocato abbia dedotto insieme all'istanza di deferimento una certificazione medica attestante una affezione delle vie aeree con conseguente prescrizione di cure e riposo per giorni 5. Correttamente, quindi, l'organo della disciplina ha rigettato la domanda, posto che la certificazione sanitaria non conteneva alcun riferimento alla assoluta impossibilità dell'interessato di allontanarsi dal proprio domicilio, non contemplando peraltro alcuna prescrizione di tipo farmacologico o altro trattamento di cura.