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26 settembre 2022 Avvocati
Il dovere dell’avvocato di informare il cliente sullo stato della pratica

Tale onere rientra tra gli adempimenti da assolvere nel corso del mandato professionale.

di La Redazione

La controversia trae origine dall'esposto presentato da una cliente la quale rappresentava di essersi rivolta ad un avvocato per un sospetto caso di malasanità e di avergli conferito mandato limitatamente alla proposizione di un accertamento tecnico preventivo. Tuttavia, il legale aveva intrapreso arbitrariamente nel suo interesse procedimento di mediazione, conclusosi negativamente e, successivamente, giudizio civile nei confronti dell'ospedale, in assenza di mandato e falsificando la sua firma.
All'esito del procedimento disciplinare, il CDD riteneva provati i fatti contestati e sanzionava l'avvocato con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per il periodo di un anno per aver intrapreso una serie di azioni e iniziative giudiziarie per le quali non aveva ricevuto mandato, attestando l'autenticità della firma apocrifa dell'esponente. Con la sua condotta, il professionista aveva violato i principi di correttezza e leale concorrenza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, nonché di adempiere fedelmente al mandato ricevuto.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF sostenendo di aver agito correttamente in quanto gli era stata conferita una procura generale (e non speciale, limitata al solo accertamento tecnico preventivo). Secondo il ricorrente, il carattere generale della procura legittimava non solo l'avvio di un'azione ex art. 696-bis c.p.c., bensì anche di quella successiva di merito. Pertanto, in assenza di revoca del mandato, il ricorrente aveva l'obbligo di procedere e tutelare le ragioni della cliente.

Il CNF rigetta il ricorso con sentenza n. 95 del 13 giugno 2022 ribadendo che «l'obbligo di diligenza da osservare nell'adempimento dell'incarico impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento dell'incarico che nel corso del suo svolgimento, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, rappresentando tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, l'onere della prova della condotta incombe sul professionista, in quanto deve ritenersi insufficiente il rilascio da parte del cliente di procure necessarie all'esercizio dello ius postulandi».

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