Il COA Pesaro chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito alla data di scadenza di un Consiglio dell'Ordine eletto nel gennaio 2020 tenendo conto che il precedente Consiglio (eletto a giugno 2019) era decaduto per dimissioni ed era stato commissariato dal settembre 2019 al gennaio 2020.
Con il parere n. 258 del 23 settembre 2022, il CNF risponde al suddetto quesito affermando innanzitutto che la durata in carica del Consiglio è pari a 4 anni e scade il 31 dicembre del quarto anno. Preso atto di ciò, il comma 3 dell'art. 33 L. n. 247/2012 disciplina le conseguenze dello scioglimento del COA, stabilendo che in tal caso le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario nominato dal CNF, il quale entro 120 giorni dalla data dello scioglimento avrà il compito di convocare l'assemblea per le elezioni in sostituzione. Ebbene, l'utilizzo dell'espressione “in sostituzione” fa intendere che non si tratti di nuove elezioni ovvero di elezioni per il rinnovo, e ciò comporta che il Consiglio eletto dopo il commissariamento resti in carica per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato.
Con riferimento al caso prospettato dal COA Pesaro, in applicazione del combinato disposto tra l'art. 28, comma 7, e l'art. 33, comma 3, L. n. 247/2012, il Consiglio eletto nel gennaio 2020 cesserà il proprio mandato il 31 dicembre 2022, data coincidente con la scadenza del mandato del Consiglio eletto nel giugno 2019 e poi commissariato.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 258 del 23 settembre 2022
Il COA di Pesaro chiede di sapere quale sia la data di scadenza del mandato di un Consiglio dell'Ordine eletto nel gennaio 2020, premesso che il precedente Consiglio – eletto a giugno 2019 – è decaduto per dimissioni ed è stato commissariato dal settembre 2019 al gennaio 2020.
La risposta è resa nei termini seguenti.
La durata dei Consigli dell'Ordine è disciplinata dall'articolo 28, comma 7, primo periodo della legge n. 247/12, a mente del quale: “Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno”. Tale disposizione è espressamente richiamata dall'articolo 17, comma 3, secondo periodo della legge n. 113/2017, a mente del quale – appunto – “Alle elezioni successive [alla prima elezione disciplinata dalla medesima legge] si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
Tali disposizioni devono essere lette e interpretate congiuntamente a quella di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 247/12 che, disciplinando le conseguenze dello scioglimento del COA, dispone che “In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione”. La circostanza che la disposizione richiamata faccia riferimento ad elezioni “in sostituzione” – e non già a “nuove elezioni” o a “elezioni per il rinnovo” – porta a ritenere che il Consiglio eletto a seguito di commissariamento resti in carica per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato.
Nel caso prospettato dal quesito, pertanto, in applicazione del combinato disposto tra l'articolo 28, comma 7 e l'articolo 33, comma 3 della legge n. 247/12, il Consiglio eletto nel gennaio 2020 cesserà il proprio mandato il 31 dicembre 2022, data di scadenza del mandato del Consiglio eletto nel giugno 2019 e successivamente commissariato.