
Esclusa l'operatività dell'art. 38 CDF, in quanto la domanda riconvenzionale si sostanzia in un'iniziativa susseguente e dipendente da quella attorea.
La vicenda trae origine dalla decisione del CDD di infliggere all'avvocato la sanzione disciplinare dell'avvertimento fondata sulla ritenuta omissione della preventiva comunicazione scritta ad un collega (avvocato della controparte in un giudizio pendente dinanzi al
A fronte di tale decisione, l'avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense asserendo che la disposizione che si assumeva violata nel caso di specie, cioè l'art. 38 CDF, prevede solo l'ipotesi del “promuovimento” di un'azione, intendendosi per tale la volontà dell'avvocato di iniziare un giudizio nei confronti di un collega, ma non anche di proporre una domanda riconvenzionale poiché essa si innesta in un procedimento già pendente e promosso dall'attore.
Con la sentenza n. 102 del 25 giugno 2022, il CNF accoglie il suddetto motivo di ricorso, evidenziando che la domanda riconvenzionale costituisce una iniziativa difensiva la cui rilevanza potrebbe anche manifestarsi attraverso la sola funzione di paralizzare la domanda principale, escludendo così l'operatività dell'art. 38 cit., trattandosi di iniziativa susseguente e dipendente da quella attorea. Inoltre, avvisando preventivamente il collega circa la volontà di procedere alla riconvenzionale, si andrebbe inevitabilmente a compromettere il diritto di difesa del convenuto sul profilo della riduzione dei tempi utili ad approntare la difesa e su quello delle strategie difensive, che verrebbero disvelate in anticipo.
Alla luce di ciò, il CNF accoglie il ricorso proposto dall'avvocato.