
Nel caso concreto il ricorrente aveva omesso di utilizzare per esteso il titolo di Praticante Avvocato nella sua carta intestata, oltre ad aver utilizzato il termine Militare riferito allo Studio Legale senza avere conseguito la relativa specializzazione.
L'attuale ricorrente è un praticante avvocato che presentava domanda per essere autorizzato ad esercitare la professione forense in sostituzione del dominus. A seguito dell'autorizzazione del COA Napoli, perveniva una segnalazione dalla quale risultava che il ricorrente era al contempo Maresciallo dell'Aeronautica Militare di Roma, oltre al fatto che aveva inviato al Comando diverse istanze relative a questioni di servizio formalizzate su carta intestata “Studio Legale Militare” – Avv. P..
Il CDD dava inizio ad apposito procedimento disciplinare per avere il dottore, tra le altre cose, omesso di utilizzare nella carta intestata il titolo per esteso di Praticante Avvocato e per avere utilizzato il termine “Militare” accanto a “Studio Legale” senza aver conseguito la relativa specializzazione.
Il procedimento si chiudeva con l'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dal Registro dei Praticanti.
Contro tale decisione, il dottore propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Con la sentenza n. 90 del 13 giugno 2022, il Consiglio Nazionale Forense riforma parzialmente la decisione.
Con specifico riferimento al suddetto motivo di ricorso, il CNF afferma che l'utilizzo del termine “P. Avvocato” nella propria carta intestata integra un illecito disciplinare in quanto così facendo si trasmette una informazione equivoca e comunque decettiva poiché tra e in inganno o comunque fonda false aspettative, dunque non configura un'informazione corretta né veritiera.
Lo stesso per quanto concerne l'utilizzo della dicitura “Studio Legale Militare”, precisando che «L'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l'affermazione di una propria specializzazione presuppone l'ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario». Considerando che non c'erano prove in atti circa il conseguimento di tale diploma di specializzazione, l'apposizione del termine “Militare” accanto alla dicitura “Studio Legale” si ritiene non veritiera e dunque integrante un illecito disciplinare.
In conclusione, il CNF riforma parzialmente il provvedimento impugnato ritenendo più congrua l'applicazione della sanzione della sospensione per 6 mesi dall'attività di pratica forense.