
Anche se lecite sotto un profilo diverso rispetto a quello dell'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo, le associazioni professionali possono essere partecipate esclusivamente da avvocati persone fisiche e non da enti collettivi, ancorché costituiti tra avvocati.
Nel 2018 veniva costituita una associazione composta da alcuni professionisti persone fisiche e da due associazioni di professionisti. Essa, circa un anno dopo, chiedeva al COA Milano di essere iscritta all'Albo degli Avvocati ma il Consiglio, a seguito delle osservazioni ricevute dall'associazione richiedente, rigettava la richiesta di iscrizione.
L'associazione allora impugna la delibera del COA dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, ribadendo la piena compatibilità tra l'attribuzione di un incarico professionale a un'associazione e il carattere di esercizio personale dell'attività di avvocato, sottolineando il piano differente su cui avrebbe operato l'associazione rispetto all'avvocato che ne faceva parte: la prima, infatti, avrebbe svolto essenzialmente una funzione organizzativa e di coordinamento, l'avvocato, invece, avrebbe svolto attività difensiva e di consulenza.
Con la sentenza n. 110 del 25 giugno 2022, il CNF rigetta il ricorso proposto dall'associazione contro la delibera del COA, rilevando come la Legge Professionale distingua chiaramente agli artt. 4 e 4-bis le forme di esercizio della professione. Si tratta, da un lato, di quella individuale, dall'altro di quella con la partecipazione ad associazione tra avvocati e, in ultimo, da quella esercitata in forma societaria.
Ora, per quanto concerne l'associazione, il CNF evidenzia che essa debba essere costituita da avvocati, con possibile estensione ad altri liberi professionisti che appartengono alle categorie individuate dal Ministero della Giustizia, specificando altresì che l'esercizio dell'attività forense è possibile solo in presenza di almeno un avvocato iscritto all'Albo tra gli associati, escludendo dunque dal novero dei componenti l'associazione.
Per questa ragione, la delibera del COA appare corretta, aggiungendo due considerazioni:
- L'art. 4-bis ha previsto la possibilità di una partecipazione detenuta da un soggetto diverso dai professionisti ma solo entro ben precisi limiti;
- La presenza contemporanea di avvocati ed associazioni è espressamente prevista dal comma 8 dell'art. 4 per l'associazione in partecipazione come altra fattispecie.
Ciò detto, il CNF rigetta il ricorso e conferma la deliberazione impugnata.