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12 ottobre 2022 Avvocati
Sospensione cautelare dell’avvocato: il CNF sul potere del CDD

Il potere del CDD di esercitare il potere cautelare per l'adozione, la modifica e la revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è di natura discrezionale e non sindacabile.

di La Redazione

Il COA Trani propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense contro il provvedimento del CDD Bari nel procedimento disciplinare a carico dell'avvocato all'esito del quale era stato deliberato il non luogo a provvedimento cautelare, non potendo considerare l'obbligo di presentazione alla P.G. tra i provvedimenti compresi nell'art. 60 L. n. 247/2012.

Con la sentenza n. 115 del 25 giugno 2022, il CNF respinge il ricorso, precisando innanzitutto che la nuova normativa in materia di sospensione cautelare afferma il principio secondo cui il CDD può deciderne l'applicazione solo nei casi contemplati nell'art. 60 Legge professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014.
Tra i casi di applicazione della sospensione cautelare vi è anche la misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello. Tuttavia, a tal proposito il CNF ha avuto modo di precisare che l'applicazione della menzionata misura cautelare interdittiva o detentiva irrogata in sede penale deve essere definitiva e proprio su questo punto il ragionamento del COA Trani non regge, poiché il provvedimento del GIP è tuttora sub judice, dunque non si è di fronte ad alcuna misura interdittiva definitiva. Inoltre, il CNF osserva come la stessa non sia nemmeno più attuale poiché il GIP stesso con un provvedimento successivo aveva revocato anche l'obbligo di presentazione alla P.G. e dunque l'avvocato non risultava più gravato da alcuna misura cautelare.
Del resto, il potere del CDD di esercitare il potere cautelare per l'adozione, la modifica e la revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è di natura discrezionale e non sindacabile, considerando che solo al CDD compete la valutazione sulla lesione al decoro e alla dignità della professione, nonché quella concernente l'opportunità del provvedimento stesso e di eventuali fatti sopravvenuti. Il CNF, invece, si limita al controllo di legittimità.
Infine, il CNF precisa che il procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al CDD ha una struttura diversa rispetto a quella del processo penale, le cui norme possono ivi trovare applicazione solo quando compatibili e per quanto non specificamente disciplinato, presupposto che non ricorre nel caso concreto, tenuto conto che il procedimento di irrogazione della misura cautelare della sospensione è autonomamente e compiutamente disciplinato.
Ciò detto, il CNF respinge il ricorso.

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