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13 ottobre 2022 Avvocati
Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

L'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla denunciante non incide sulla possibilità di instaurare il procedimento disciplinare nei confronti dell'incolpato per i fatti oggetto della querela.

di La Redazione

L'esponente presentava denuncia-querela nei confronti di un avvocato lamentando che il professionista, incaricato dalla medesima per la gestione della pratica assicurativa avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, si era appropriato di gran parte della somma corrispostale a titolo di “liquidazione danni” dalla compagnia assicurativa. Sulla somma complessiva, il legale decideva di trattenerne 10mila e di imputarli, arbitrariamente e senza alcun accordo con la parte assistita, quali compensi dovuti. La Procura comunicava al COA di Firenze di aver esercitato l'azione penale nei confronti dell'avvocato per i fatti della querela.
Di conseguenza il CDD di Firenze apriva un procedimento disciplinare nei confronti del professionista, conclusosi con l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e l'irrogazione della sanzione della sospensione della professione per anni due.

L'imputato ricorrente dinanzi al CNF sostenendo, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva in capo all'esponente rispetto alla presentazione della querela su cui si fonda il procedimento disciplinare. In particolare, sostiene che l'esponente non fosse la reale beneficiaria della somma erogata dalla compagnia a titolo di risarcimento, in quanto la relativa richiesta era stata formalmente presentata dalla società della quale l'esponente risultava essere mero socio accomandante, e pertanto senza alcun potere di agire in nome e per conto della stessa.
Per il CNF il motivo è infondato. Sul tema ribadisce che «il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere». Ne consegue che, l'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla denunciante non incide sulla possibilità di instaurare il procedimento disciplinare nei confronti dell'incolpato per i fatti oggetto della querela.

Per quanto attiene al merito della vicenda, il CNF accoglie la richiesta di rideterminazione del ricorrente sostituendo quella comminatagli dal CDD con la sospensione dall'esercizio della professione per un anno. Ne consegue la parziale riforma della decisione impugnata con sentenza n. 177 del 25 giugno 2022.

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