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14 ottobre 2022 Avvocati
Le cause che impediscono l’autorizzazione alle notificazioni in proprio sono tra loro alternative

Si tratta della pendenza di procedimenti disciplinari o, in alternativa, dell'irrogazione di sanzioni interdittive.

di La Redazione

Con il parere n. 28 del 20 aprile 2022, il CNF risponde al quesito formulato dal COA di Campobasso in merito all'interpretazione dell'art. 7 L. n. 53/1994, in materia di autorizzazione alle notificazioni in proprio. In particolare, chiede di sapere se le cause ostative ivi previste – e cioè la pendenza di procedimenti disciplinari e l'irrogazione di sanzioni interdittive – debbano essere interpretate come cumulative ovvero alternative.

Per il CNF, la pendenza di procedimenti disciplinari e l'aver riportato sanzioni interdittive vanno intesi come condizioni alternative che ostano all'autorizzazione in parola.
Nelle sue argomentazioni, conferma anche quanto stabilito in un parere precedente ossia:

  • si procede alla revoca dell'autorizzazione alle notificazioni in proprio anche in caso di irrogazione di sanzione disciplinare interdittiva (sospensione) non definitiva;
  • si esclude qualunque ipotesi di delimitazione temporale fermo restando che, una volta scontata la sanzione, l'avvocato potrà chiedere nuovamente di essere autorizzato alle notifiche in proprio.
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