
Nonostante le reiterate condotte illecite dell'avvocato, il CNF ha annullato la pronuncia del CDD che le aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura perché, essendo di natura istantanea, gli illeciti risultavano ormai prescritti.
Il CDD applicava nei confronti dell'avvocato la sanzione disciplinare della censura in quanto ella, omettendo di presenziare a diverse udienze senza fornire alcuna spiegazione o giustificazione, avrebbe violato l'obbligo di fedeltà al mandato di cui all'art. 26, n. 3, del Codice deontologico vigente, nonché i criteri di correttezza, fedeltà e diligenza ai sensi degli. artt. 9, 10 e 12 dello stesso Codice. In sua difesa, l'avvocato aveva dedotto la circostanza per cui, nel periodo in cui dovevano celebrarsi le udienze alle quali non aveva presenziato, ella era rimasta coinvolta in un disagio personale e psichico che non le aveva permesso di organizzare adeguatamente la sua vita professionale. Tuttavia, ciò non era servito a dissuadere il CDD, dunque l'avvocato si rivolge al Consiglio Nazionale Forense.
Con la sentenza n. 121 del 25 giugno 2022, il CNF annulla la sentenza impugnata poiché gli illeciti disciplinari contestati alla ricorrente risultano prescritti. Le condotte, infatti, da qualificarsi quali illeciti istantanei, risultano tutte integrate dopo l'entrata in vigore della
Segue la declaratoria di intervenuta prescrizione degli addebiti e il conseguente annullamento della decisione impugnata.