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20 ottobre 2022 Avvocati
L’inadempimento delle obbligazioni verso terzi costituisce illecito disciplinare permanente

Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della cessazione della condotta illecita.

di La Redazione
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver trattenuto somme di terzi, indebitamente percepite, venendo meno al dovere di adempiere alle obbligazioni assunte nei loro confronti, nonché violando i doveri di dignità, probità e decoro imposti nello svolgimento della professione. Nel particolare, il procedimento traeva origine da un precedente giudizio penale, durante il quale era stata accertata la sussistenza dei fatti addebitati al professionista, ma disposto il suo proscioglimento per intervenuta prescrizione.
 
Ad esito del procedimento disciplinare, il CDD accoglieva la declaratoria di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, richiesta dal difensore di parte.
 
Contro tale decisione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino propone ricorso davanti al Consiglio Nazionale Forense chiedendone la riforma sul presupposto che le violazioni addebitate all'avvocato avrebbero carattere permanente. In conseguenza di ciò, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere solo dal momento in cui la condotta è stata cessata.
 
Con sentenza n. 133 del 25 giugno, il CNF accoglie il ricorso presentato.
 
Così come affermato sia da questo Consiglio che in sede di giurisprudenza di legittimità, la mancata restituzione di somme di competenza altrui produce effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fino a che la condotta non venga effettivamente cessata. Trattasi, dunque, di illecito dalla natura permanente. Pertanto, il dies a quo per la prescrizione della relativa azione disciplinare va individuato nel momento in cui viene – eventualmente – cessata la condotta stessa. 
 
Posto ciò, risulta dai fatti che nel caso di specie l'azione dell'incolpato sia perdurata sino a quando era viva la sua volontà di ritenere le somme percepite, per le quali sussisteva l'obbligo di restituzione. Ergo, diversamente da quanto stabilito dal CDD, la decorrenza del termine prescrizionale ha avuto inizio nella data in cui egli ha deciso di porre fine alla sua condotta.
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