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21 ottobre 2022 Avvocati
Avvocati stabiliti: niente iscrizione nella sezione speciale dell’Albo per l’abogado condannato in via definitiva e interdetto dai pubblici uffici
È quanto ha ricordato il CNF rispondendo al quesito posto dal COA di Ivrea.
di La Redazione
L'abogado - condannato in Italia a pena detentiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici, con sentenza passata in giudicato - può essere iscritto nella sezione speciale avvocati stabiliti?
 
È questo il quesito posto dal COA di Ivrea al CNF.
 
In risposta, con parere n. 7 del 4 febbraio 2022, il Consiglio ricorda che l'avvocato stabilito condannato in via definitiva e interdetto in forma perpetua dai pubblici uffici non può essere iscritto nella suddetta sezione speciale.
 
Secondo l'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 96/2001, i soggetti stabiliti «sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato». Inoltre, il comma 2 della stessa norma estende agli stessi il regime delle incompatibilità previsto per gli avvocati.
 
D'altronde, le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, della Legge n. 247/12, tra cui
  • non essere sottoposto a “misure interdittive”,
  • non aver riportato condanne per alcuni tipi di reato e
  • aver tenuto una condotta irreprensibile,
si applicano, in via generale, all'iscrizione “nell'albo”, comprese le sue sezioni speciali.
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