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24 ottobre 2022 Avvocati
Non è sanzionabile l’avvocato che dissuade il cliente dal proseguire un giudizio dal risultato probabilmente sfavorevole

Nel caso di specie, il legale aveva reso un articolato parere all'esponente evidenziando la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e l'inopportunità di proporre opposizione al provvedimento emesso.

di La Redazione

Un cliente presentava esposto al COA di Treviso dolendosi della condotta dell'avvocato a cui aveva conferito l'incarico di proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna. In particolare, accusava il legale di non aver dato corso al mandato ricevuto e di aver comunicato alla parte assistita la mancata proposizione dell'opposizione al decreto penale oltre il termine di scadenza impedendo alla stessa di attivarsi diversamente; per non avere, inoltre, fornito alla parte assistita, pur richiesto, gli estremi della propria polizza assicurativa.
Il CDD riteneva accertato il comportamento negligente dell'avvocato, conseguendone l'irrogazione della censura.
Il professionista ricorre dinanzi al CNF sostenendo, tra i motivi di doglianza, che l'assistito lo aveva incaricato solo di rendere un parere sulle possibilità di proporre l'opposizione. Lamentava inoltre il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare in quanto egli aveva redatto il parere tempestivamente ma la segreteria dello studio l'aveva inviato al cliente in ritardo.

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso con sentenza n. 88 del 1° giugno 2022. In relazione alla valutazione circa l'opportunità di proporre opposizione al decreto penale, il CNF osserva che l'avvocato aveva reso un articolato parere all'esponente evidenziando la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e l'inopportunità di proporre opposizione al provvedimento emesso, in ragione degli aspetti di maggiore convenienza di quest'ultimo, sotto il profilo sanzionatorio, e dei benefici concessi.
A tal proposito, il Consiglio ha ribadito che l'incarico conferito al ricorrente non deve necessariamente culminare nella proposizione dell'opposizione, «essendo compito dell'avvocato la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale ed essendo, d'altra parte, tenuto ad assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo ed esclusivamente al dovere di informazione ma anche ai doveri di sollecitazione e dissuasione del cliente, nonché a sconsigliare lo stesso dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal risultato probabilmente sfavorevole».

Il Consiglio ha escluso anche che la tardiva comunicazione del parere dovuto ad un errore da parte della segretaria, potesse integrare una violazione di carattere disciplinare a carico del ricorrente, precisando, l'astratta rilevanza, al più, sotto il profilo civilistico, attinente alla responsabilità professionale.

L'accoglimento del ricorso determina il proscioglimento del ricorrente da ogni addebito.

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