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25 ottobre 2022 Avvocati
Stalking: ridotta la sanzione disciplinare per via del successivo percorso personale seguito dall’avvocato

La sanzione disciplinare non è frutto di un calcolo matematico, bensì di una complessiva valutazione dei fatti che tiene conto anche del comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, nonché delle circostanze nel cui contesto è avvenuta la violazione.

di La Redazione

La vicenda trae origine dall'avvio di un procedimento disciplinare a carico dell'avvocato per avere egli violato i doveri di probità, dignità e decoro poiché, a seguito della rottura della relazione con la moglie, egli aveva dato inizio a una serie di condotte persecutorie nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia allora minorenne, condotte che lo avevano portato alla sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere. A seguito della sentenza del Tribunale, con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, e della pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione da parte della Corte d'Appello, il procedimento disciplinare veniva sospeso in attesa della decisione della Corte di Cassazione. All'esito, il CDD dava seguito al procedimento, all'esito del quale dichiarava provata la responsabilità dell'avvocato evidenziando l'efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare della sentenza penale irrevocabile di condanna circa l'accertamento dei fatti, irrogando la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per 6 mesi.

Con la sentenza n. 80 del 1° giugno 2022, il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'avvocato. Nello specifico, il Consiglio fa proprie le motivazioni che accompagnano la decisione del CDD alla luce del vincolo del giudicato sul fatto e della documentazione acquisita, ritenendo la condotta dell'avvocato violativa delle norme di correttezza deontologica. Il CNF condivide in particolare l'assunto del CDD secondo cui «Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria».
Tuttavia, tenendo conto che i comportamenti del ricorrente nei confronti della moglie sono risalenti nel tempo e ritenendo che, anche per il successivo percorso personale da lui intrapreso, esse non si ripeteranno, il CNF ritiene equo rideterminare e ridurre la sospensione in 4 mesi.

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