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26 ottobre 2022 Avvocati
La mancata partecipazione dell’avvocato all’udienza costituisce illecito deontologico istantaneo

Accolta la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione solo in relazione ad alcuni addebiti. Infatti, anche se le condotte sono multiple, esse devono essere considerate singolarmente e non come continuazione di uno stesso illecito.

di La Redazione

A seguito di esposto, il CDD di Ancona irrogava ad un avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un anno per non essersi presentato in udienza senza addurre alcun impedimento.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF sostenendo l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinareex art. 56 L. n. 247/2012 per il decorso del termine d 6 anni. In relazione al merito, il ricorrente sostiene di avere assistito la cliente partecipando all'udienza di convalida dell'arresto, ottenendo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e di aver poi presentato istanza di revoca della misura, accolta dal Tribunale. Successivamente però non aveva più avuto sue notizie, né era stato più contattato dalla cliente, la quale avrebbe ripreso a telefonargli «soltanto a seguito dell'azione intrapresa dalla parte civile per ottenere l'esecuzione delle statuizioni civili».

Tali deduzioni non vengono prese in considerazione dal CNF, il quale conferma la sanzione disciplinare comminata dal CDD avendo ritenuto provata la responsabilità del ricorrente.
Per contro, accoglie parzialmente (solo per alcune udienze) la doglianza la relativa alla prescrizione dell'azione disciplinare, considerato che «l'illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente».
Inoltre, il CNF ha precisato che sebbene le condotte siano multiple, esse devono essere considerate singolarmente e non come continuazione di uno stesso illecito. A tal proposito ribadisce che «l'istituto penale della continuazione del reato costituisca istituto proprio del giudizio penale e pertanto non applicabile al procedimento disciplinare avanti il COA, che ha invece natura amministrativa».

In conclusione, il CNF accoglie il ricorso nella parte relativa alla prescrizione di alcuni illeciti e conferma per gli altri la sanzione inflitta dal CDD.

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