Con il parere in commento, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito posto dal COA di Chieti.
Il COA di Chieti chiede al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito alla possibilità per l'avvocato che ha sospeso volontariamente l'esercizio della professione forense di continuare ad assumere i seguenti incarichi giudiziari:
- Gestione e vigilanza nelle vesti di curatore fallimentare;
- Commissario giudiziale;
- Commissario liquidatore;
- Custode giudiziario;
- Delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari.
Con il parere n. 40 del 17 ottobre 2022, il CNF afferma che la sospensione volontaria dall'esercizio della professione non consente l'esercizio di tutte le attività tipiche della professione legale, e tra esse rientrano senza dubbio anche gli incarichi giudiziari oggetto del quesito del COA di Chieti.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 17 ottobre 2022
Il COA di Chieti chiede di sapere se l’avvocato sospesosi volontariamente dall’esercizio della professione possa continuare ad assumere incarichi di gestione e vigilanza in qualità di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, Custode giudiziario e delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari.
La sospensione volontaria dall’esercizio della professione impedisce l’esercizio di tutte le attività tipiche della professione forense. Tra queste, rientra anche lo svolgimento degli incarichi giudiziari richiamati nel quesito.