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31 ottobre 2022 Deontologia forense
Procedimenti disciplinari: il COA può impugnare la decisione del CDD previa adozione di un’apposita delibera collegiale

La delibera deve espressamente dare mandato al Presidente di rappresentare processualmente il COA, nonché autorizzarlo a conferire procura alle liti ad un avvocato. 

di La Redazione
Un avvocato, a seguito di esposto da parte di una donna circa alcune condotte dalla possibile rilevanza deontologica, veniva invitato dal CDD competente a fornire le dovute spiegazioni. Successivamente, ritenendo esaustive e documentate le argomentazioni difensive prodotte dal professionista, l'organo di disciplina procedeva con l'archiviazione della segnalazione.
 
Contro tale decisione, propone ricorso davanti al Consiglio Nazionale Forense il COA di Udine. Nello specifico, il ricorrente contesta la legittimità del suddetto provvedimento in relazione all'articolo 58 della Legge n. 247/12, il quale consentirebbe l'archiviazione de plano solo nei casi di manifesta infondatezza dell'esposto, insussistente nella specie per assenza di qualsivoglia istruttoria.
 
Con sentenza n. 126 del 25 giugno 2022, il CNF respinge il ricorso presentato.
 
Deve segnalarsi che il COA ha proposto ricorso senza allegare né una delibera assembleare dalla quale emerga la volontà del medesimo di impugnare il richiamo verbale, né la procura ad un difensore dotato di jus postulandi

La capacità delle persone giuridiche a stare in giudizio è espressamente prevista dall'art. 75 c.p.c., secondo cui esse «stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto».
 
Ciò detto, il COA è un organo collegiale e la decisione di difendersi e/o prendere iniziative processuali è attribuita alla competenza del Collegio che esprime la propria volontà tramite delibera, dando mandato al Presidente di rappresentare processualmente il Consiglio dell'Ordine e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato, o ad esso stesso trattandosi di avvocato). Un eventuale difetto dell'atto deliberativo, o il mancato deposito dello stesso, che autorizza la persona giuridica a stare in giudizio costituisce un difetto di autorizzazione ex art.182, comma 2 c.p.c. suscettibile di regolarizzazione. 
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