Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
2 novembre 2022 Deontologia forense
La funzione di Presidente del C.d.A. con poteri individuali di gestione è compatibile con la professione di avvocato?
Va esclusa la compatibilità con l'esercizio della professione qualora, all'esito di una valutazione in concreto spettante al COA, risulti l'attribuzione di poteri gestori, anche se non specificatamente disciplinati dallo statuto.
di La Redazione
Il COA di Bergamo ha posto al CNF i seguenti due quesiti:
  • se vi è situazione di incompatibilità ex articolo 18, lett. c) quando l'avvocato riveste la carica di “presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”, ma la sussistenza o meno di tali poteri non risulti dallo statuto della società;
  • se vi è situazione di incompatibilità quando l'avvocato riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società individuata quale socio accomandatario nella S.a.s. ed al socio accomandatario sia attribuita, senza specificazione alcuna, la gestione e la rappresentanza della società medesima.
 
Il CNF risponde con parere n. 44 del 17 ottobre 2022.

Per quanto attiene al primo quesito, va richiamato il parere n. 45 del 2017 nel quale viene detto che: «non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società». Dunque, nel silenzio dello statuto e in assenza di deleghe sarà il COA a valutare discrezionalmente le circostanze del caso concreto onde trarne una decisione in merito alla sussistenza dell'incompatibilità, laddove vengano rilevati in concreto poteri gestori.
 
Per quanto riguardo il secondo quesito, anche in questo caso, occorre verificare – in concreto – quali siano gli effettivi poteri attribuiti all'avvocato Presidente del C.d.A. della società accomandataria: ove infatti, per statuto, per deleghe o comunque all'esito di una valutazione in concreto spettante al COA, risulti l'attribuzione di poteri gestori, dovrà essere esclusa la compatibilità con l'esercizio della professione.
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?