- se vi è situazione di incompatibilità ex articolo 18, lett. c) quando l'avvocato riveste la carica di “presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”, ma la sussistenza o meno di tali poteri non risulti dallo statuto della società;
- se vi è situazione di incompatibilità quando l'avvocato riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società individuata quale socio accomandatario nella S.a.s. ed al socio accomandatario sia attribuita, senza specificazione alcuna, la gestione e la rappresentanza della società medesima.
Per quanto attiene al primo quesito, va richiamato il parere n. 45 del 2017 nel quale viene detto che: «non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società». Dunque, nel silenzio dello statuto e in assenza di deleghe sarà il COA a valutare discrezionalmente le circostanze del caso concreto onde trarne una decisione in merito alla sussistenza dell'incompatibilità, laddove vengano rilevati in concreto poteri gestori.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 17 ottobre 2022
Il COA di Bergamo formula due quesiti.
Con il primo, si interroga sulla sussistenza dell’incompatibilità di cui all’articolo 18, lett. c) in relazione alla posizione del “presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione” quando la sussistenza o meno di tali poteri non risulti dallo statuto della società.
Sul punto, si richiama anzitutto il parere n. 45 del 2017, nel quale si legge che: “non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società”. Fermo restando pertanto il rilievo delle previsioni statutarie in materia, nel silenzio dello statuto e in assenza di deleghe non potrà che essere il COA, nel prudente esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, a valutare le circostanze del caso concreto onde trarne una decisione in merito alla sussistenza dell’incompatibilità, laddove vengano rilevati in concreto poteri gestori.
Con il secondo quesito, il COA di Bergamo chiede di sapere “se debba ravvisarsi una situazione di incompatibilità nel caso in cui l’avvocato rivesta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società individuata quale socio accomandatario nella S.a.s. e al socio accomandatario sia attribuita, senza specificazione alcuna, la gestione e la rappresentanza della società in accomandita medesima”. Anche in questo caso, occorre verificare – in concreto – quali siano gli effettivi poteri attribuiti all’avvocato Presidente del C.d.A. della società accomandataria: ove infatti, per statuto, per deleghe o comunque all’esito di una valutazione in concreto spettante al COA, risulti l’attribuzione di poteri gestori, dovrà essere esclusa la compatibilità con l’esercizio della professione.