Home

3 novembre 2022 Avvocati
L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario presuppone un incarico diretto da parte del dominus
Il rapporto che interviene tra i due avvocati prende la forma del contratto di mandato e non quella del contratto a favore di terzi, con la conseguenza per cui l'onorario del domiciliatario deve essere versato dall'avvocato mandante e non dal cliente. Tale principio non si applica se il domiciliatario è scelto direttamente dall'assistito.
di La Redazione
Un avvocato presentava esposto al COA di Bologna assumendo di essere stato nominato dall'attuale ricorrente quale suo domiciliatario per esperire un'azione esecutiva presso il Tribunale di Pistoia. Ultimata la propria attività, l'esponente inviava la propria nota spese all'altro avvocato chiedendone il pagamento. Avviato il procedimento...