Ai fini della responsabilità disciplinare scaturente dalla violazione dell'art. 68 CDF, infatti, non vi è alcuna differenza tra la difesa formale di una società e quella sostanziale dei soci.
Il procedimento dinanzi al CDD trae origine dall'esposto in base al quale l'avvocato, dopo avere assistito l'esponente, a seguito della remissione del mandato e prima che fossero trascorsi 2 anni, aveva assunto la difesa degli ex soci di quest'ultimo, i quali erano divenuti anche controparti del medesimo, intraprendendo azioni giudiziarie contro di lui e le sue società che facevano riferimento anche a questioni già trattate in precedenza per conto suo.
Il procedimento si concludeva con la ritenuta responsabilità disciplinare in capo all'avvocato e l'irrogazione della sospensione dall'esercizio della professione per 2 mesi.
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dolendosi, tra le altre cose, del fatto che egli si era limitato solo a sostituire il collegadi studio in alcune udienze, il quale era titolare del mandato difensivo conferito dalla società.
Con la sentenza n. 130 del 13 settembre 2022, il CNF dichiara prescritti alcuni degli illeciti deontologici addebitati al ricorrente e accoglie parzialmente la suddetta censura.
Nello specifico, il CNF ribadisce che non vi è alcuna differenza tra la difesa formale di una società e quella sostanziale dei soci ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato in relazione alla violazione dell'art. 68, comma 1, CDF. La disposizione, infatti, opera anche nel caso in cui la difesa formale della società sia stata conferita dal socio amministratore o liquidatore contro il quale l'avvocato assume l'incarico per la difesa dell'altra parte.
Tuttavia, non può dirsi lo stesso in relazione alla violazione del secondo comma dell'art. 68 cit., in quanto la notifica dell'atto di precetto all'esponente non aveva identità di oggetto rispetto a quello conferito in precedenza dal medesimo nelle vesti di liquidatore della società e che era stato poi oggetto di rinuncia al mandato da parte del ricorrente.
Per questa ragione, il CNF riduce la sanzione inflitta individuandola in quella della censura.