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8 novembre 2022 Deontologia forense
L’avvocato non deve aggravare la situazione debitoria della controparte con onerose o plurime iniziative giudiziali
Quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
di La Redazione
Il CDD irrogava nei confronti di un'avvocatessa la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi, per aver tenuto comportamenti scorretti, tra cui il c.d abuso del processo, durante due distinti giudizi. Nello specifico, tra le altre, alla professionista era stato contestato di aver:
- depositato in tempi differenti nell'interesse dell'assistito due distinte domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- notificato nell'interesse del medesimo due distinti atti di citazione contro due diverse Aziende Sanitarie tacendo – in ciascuno dei suddetti atti – di indicare l'azione che era stata intrapresa nei confronti dell'altra;
- taciuto di rappresentare nei suddetti atti l'avvenuta erogazione di rendita a favore del cliente da parte dell'INAIL.
Proposta impugnazione dall'incolpata, il Consiglio Nazionale Forense ne dichiarava l'inammissibilità, decisione contro cui veniva proposto ricorso in Cassazione. Ad esito del giudizio, la Corte Suprema rinviava la questione al Giudice deontologico.
Con sentenza n. 134 del 16 settembre 2022, il CNF dichiara insussistente l'ipotesi dell'abuso del processo nel caso di specie.
Se da una parte è vero che l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, d'altra parte non costituisce violazione del predetto divieto la proposizione di distinte domande - quand'anche assimilabili per causa petendi e petitum - nei confronti di soggetti diversi. L'esercizio di autonome azioni volte ad esercitare singoli diritti tutelabili verso plurimi convenuti, infatti, non configura alcun comportamento vessatorio. E ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, sono diversi anche petitum e causa petendi come correttamente evidenziato in tutti gli atti difensivi dell'incolpata.