
Il COA che impugna dinanzi al CNF una decisione del CDD può stare in giudizio anche a mezzo del proprio Presidente personalmente purché iscritto nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il CDD disponeva l'archiviazione di un procedimento avviato a carico dell'avvocato che aveva ad oggetto una e-mail da lui inviata alla Segreteria del COA e ai relativi iscritti con cui criticava fortemente la richiesta del Consiglio di segnalare situazioni anomale con promessa di anonimato in relazione all'affidamento di incarichi alle deleghe e custodie nelle esecuzioni immobiliari.
Contro tale decisione, il COA, in persona del suo Presidente in carica, propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense lamentando l'omessa considerazione da parte del CDD del carattere gravemente offensivo dell'e-mail dell'avvocato.
Quest'ultimo eccepiva nelle controdeduzioni l'inammissibilità dell'impugnazione del COA per via della qualità dell'esponente nel procedimento, essendo il ricorso stato firmato unicamente dal Presidente del COA che non era iscritto all'Albo speciale.
Con la sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, il CNF dichiara il ricorso inammissibile poiché, come sostiene l'avvocato, il ricorso non solo non era stato preceduto da alcuna delibera consiliare di conferimento del mandato bensì di mera “autorizzazione al reclamo”, ma esso risultava altresì sottoscritto dal Presidente del COA che non era iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ciò, prosegue il CNF, rende inapplicabile il comma 2 dell'
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.