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14 novembre 2022 Deontologia forense
Il CNF sulla sospensione in via amministrativa dell’avvocato in caso di mancato invio del “Modello 5”

Ferma restando l'autonoma e ulteriore rilevanza della condotta sul piano disciplinare, la mancata ottemperanza all'obbligo di presentare il “Modello 5” sfocia in un provvedimento che ha natura amministrativa.

di La Redazione

Il COA Torino chiede al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito alla possibilità di sospendere in via amministrativa gli iscritti che non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il “Modello 5”, fermo restando il rilievo disciplinare del mancato adempimento.

Con il parere n. 39 del 17 ottobre 2022, il CNF richiama innanzitutto la disciplina della fattispecie oggetto del quesito, la quale è racchiusa nell'art. 17, comma 5, L. n. 576/1980, il quale prevede, tra le altre cose, che la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, una volta trascorsi 60 giorni dalla diffida notificata a cura della Cassa, deve essere segnalata al COA ai fini della sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, decisione che dovrà essere oggetto di delibera collegiale con le forme del procedimento disciplinare.
Ciò ribadito, il CNF chiarisce che il riferimento alle forme del procedimento disciplinare non esclude, sulla base della giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento, restando ferma l'autonoma e ulteriore rilevanza della condotta sul piano disciplinare ai sensi dell'art. 70 CDF, il cui giudizio è rimesso al vaglio del CDD.

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