
Ferma restando l'autonoma e ulteriore rilevanza della condotta sul piano disciplinare, la mancata ottemperanza all'obbligo di presentare il “Modello 5” sfocia in un provvedimento che ha natura amministrativa.
Il COA Torino chiede al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito alla possibilità di sospendere in via amministrativa gli iscritti che non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il “Modello 5”, fermo restando il rilievo disciplinare del mancato adempimento.
Con il parere n. 39 del 17 ottobre 2022, il CNF richiama innanzitutto la disciplina della fattispecie oggetto del quesito, la quale è racchiusa nell'
Ciò ribadito, il CNF chiarisce che il riferimento alle forme del procedimento disciplinare non esclude, sulla base della giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento, restando ferma l'autonoma e ulteriore rilevanza della condotta sul piano disciplinare ai sensi dell'art. 70 CDF, il cui giudizio è rimesso al vaglio del CDD.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 17 ottobre 2022
Il COA di Torino chiede di sapere se sia possibile sospendere in via amministrativa gli iscritti che non ottemperino all’obbligo di presentazione del “Modello 5”, fermo restando il rilievo disciplinare di tale mancato adempimento.
La fattispecie è disciplinata dall’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980, a mente del quale: “L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.
Il riferimento, contenuto nella disposizione in parola, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, secondo la giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 e sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).