Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
14 novembre 2022 Previdenza forense
Indicazioni per i professionisti assunti dalla PA che vogliono restare iscritti a Cassa Forense

Sono state rese note le modalità per esercitare l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Forense per gli avvocati con incarichi professionali per l'attuazione del PNRR e per quelli addetti all'Ufficio del Processo.

di La Redazione
Il Decreto Interministeriale del 2 settembre 2022, pubblicato in G.U. n. 256/2022, ha delineato l'opzione previdenziale per gli avvocati con incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, i quali hanno la facoltà di rimanere iscritti all'albo professionale e di scegliere se rimanere iscritti alla propria Cassa Previdenziale.
 
I professionisti rientranti in questa fattispecie devono comunicare alla Cassa Forense l'accettazione dell'incarico e la volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso la Cassa Previdenziale, entro 30 giorni dall'accettazione stessa e comunque, se precedente, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore del citato Decreto.

attenzione

Il modulo, disponibile sul sito di Cassa Forense (sezione Documentazione – Modulistica), dovrà essere inviato tramite PEC all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it.

Per gli addetti all'Ufficio del Processo verrà disposta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con la PA.

precisazione

Tale sospensione è equiparabile a quella obbligatoria di cui all'art. 20, primo comma, della Legge n. 247/2012 prevista per l'assunzione di determinate cariche pubbliche. 

È dunque consentito optare per il mantenimento, nonostante la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, dell'iscrizione alla Cassa Forense da manifestare con PEC all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it.
 
Per le sospensioni volontarie, deliberate dai Consigli dell'Ordine a seguito di richiesta dell'iscritto, ai sensi dell'art. 20, secondo comma della Legge n. 247/2012, Cassa Forense procederà alla cancellazione d'ufficio.

attenzione

L'avvocato cancellato è in ogni caso tenuto al pagamento della contribuzione per l'anno in cui è intervenuta la cancellazione  ed a comunicare in quello successivo i redditi e volume di affari con il modello 5.

Documenti correlati
Normativa
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?