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15 novembre 2022 Deontologia forense
Il CNF sulle conseguenze della sospensione dall’Albo per effetto dell’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del Processo

L'avvocato sospeso potrà rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell'art. 20, c. 1, L. n. 247/2012.

di La Redazione

Il COA di Trapani chiede al Consiglio Nazionale Forense si esprimersi in merito alle conseguenze sul piano deontologico, ordinamentale e professionale della sospensione dall'Albo, disposta per effetto dell'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del Processo, secondo quanto previsto dall'art. 33, C. 2, D.L. n. 17/22.

Con il parere n. 38 del 17 ottobre 2022, il CNF richiama anzitutto l'indirizzo consolidatosi dal Consiglio stesso a mente del quale «Gli obblighi deontologici sorgono in capo all'avvocato in virtù della sola iscrizione all'Albo, la quale non viene meno nell'ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l'avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all'esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione.
Analogo discorso è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29), così come agli obblighi assicurativi (parere n. 78 del 25 ottobre 2017) e all'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell'Albo (parere del 22 febbraio 2017, n. 12). Allo stesso modo, continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall'art. 18 della legge professionale (a partire dal parere 9 aprile 2014, n. 15). Per quel che riguarda invece l'obbligo formativo, cfr. parere 20 ottobre 2019, n. 43 e parere 9 aprile 2014, n. 24
».

Con specifico riguardo agli obblighi previdenziali, il CNF afferma che l'art. 11 non contiene specifiche previsioni materia previdenziale per gli avvocati assunti alle dipendenze dell'Ufficio del Processo.
Pertanto, l'avvocato sospeso potrà rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell'art. 20, c. 1.

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