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16 novembre 2022 Deontologia forense
Il regime sanzionatorio previsto dal nuovo Codice deontologico va applicato retroattivamente se più favorevole per l’avvocato
Va effettuata una valutazione in concreto per verificare se rispetto alla disciplina previgente siano mutati in melius l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.
di La Redazione
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver, tra più condotte, sfruttato una strutturata e organica collaborazione con un'agenzia di affari nel procacciamento di clientela. Ad esito della fase istruttoria, il CDD, ritenuto provato l'addebito, comminava all'incolpato la sanzione della censura.
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso davanti al Consiglio Nazionale Forense chiedendo, tra più motivi, l'applicazione della più mite sanzione dell'avvertimento sul presupposto che i fatti contestati sono anteriori all'entrata in vigore del nuovo Codice deontologico forense. La sanzione, dunque, avrebbe potuto e dovuto essere irrogata senza far riferimento allo schema edittale del nuovo testo,
In risposta alla doglianza, con sentenza n. 141 del 28 aprile 2022, il CNF rammenta innanzitutto che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal nuovo Codice deontologico è dovuta, per le condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore, solo se più favorevole per l'incolpato.
Ciò detto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Codice, per la condotta contestata è prevista la pena della censura, attenuabile nell'avvertimento o aggravabile fino alla sospensione non superiore a un anno. Va da sé che, nel caso di specie, sia stata correttamente applicata la censura, in quanto più favorevole rispetto al regime previgente. Sanzione, tra l'altro, particolarmente pesante in relazione alla gravità dei fatti e alla loro protrazione nel tempo.