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21 novembre 2022 Avvocati
Procedimento disciplinare: la confessione non ha efficacia di prova legale piena

Bensì essa deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti.

di La Redazione
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare con l'accusa di aver commesso, nelle vesti di amministratore di sostegno, plurime condotte appropriative e corruttive, traendo illecito profitto dalla mala gestio del patrimonio delle persone amministrate, fatti per cui era stato promosso anche un procedimento penale.
 
Il CDD competente, acquisita la dichiarazione confessoria dell'incolpato, accertava la sua responsabilità per gli addebiti contestati e gli applicava la misura conservativa della sospensione disciplinare della durata di cinque anni.
 
Contra la decisione, l'avvocato propone ricorso davanti al CNF denunciando, tra più motivi, la mancanza di prova delle avvenute violazioni.
 
Con sentenza n. 142 del 23 settembre 2022, il CNF respinge il ricorso.
 
Come risaputo, nel procedimento disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice, il quale può valutare discrezionalmente la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione, assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in esito agli esposti, deve ritenersi legittima quando risulti in linea con le risultanze documentali acquisite.
 
In tale contestato, trova spazio anche la confessione, la quale non ha efficacia di prova legale piena, ma deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti; essa può essere utilizzata come prova di responsabilità del confitente «in presenza di riscontri esterni, o indipendentemente dagli stessi, quando il CDD, nel suo potere di apprezzamento delle risultanze probatorie, valuti le circostanze (obiettive e subiettive) che hanno determinato ed accompagnato la confessione, dando conto del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa».
 
Ciò detto, nel caso di specie, il CDD ha tenuto conto principalmente della confessione resa dall'incolpato; dalla stessa, nonché dagli atti acquisiti dal processo penale e dal comportamento tenuto nel corso del procedimento disciplinare, sono stati poi tratti elementi sufficienti ed esaustivi per affermare anche gli aspetti soggettivi relativi alla determinazione della sanzione. Correttamente sono state verificate anche le circostanze che hanno indotto l'incolpato a confessare nonché il contenuto della stessa confessione. La piena prova dei fatti addebitati è stata, quindi, pienamente raggiunta.
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