
L'avvocato può adire personalmente il CNF anche se non Cassazionista solo nell'ambito del proprio procedimento disciplinare, a condizione che non sia privo dell'esercizio della professione poiché cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo.
L'avvocato impugna la delibera con cui il CNF aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo, lamentandone l'illegittimità per l'omessa valutazione del suo particolare status di avvocato europeo sotto due profili.
Con la sentenza n. 146 del 26 settembre 2022, il CNF dichiara il ricorso inammissibile per difetto di jus postulandi, non essendo l'avvocato iscritto all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e avendo sottoscritto il ricorso senza affidarsi al patrocinio di un difensore abilitato.
Come afferma il CNF, infatti, la difesa in proprio è ammessa solo in relazione al procedimento disciplinare che lo riguarda, richiamando a tal fine quanto già affermato in tal senso, ovvero: «L'avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell'ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell'esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori».
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.