
Nel caso di specie, il COA chiedeva se, nel momento in cui un concorso pubblico venga superato ed il posto assegnato, sia possibile riprendere temporaneamente l'esercizio dell'attività in attesa dell'assegnazione del posto di lavoro.
Il COA di Savona chiede al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito alla possibilità di sospendere volontariamente l'esercizio della professione forense temporaneamente durante il periodo in cui è in corso una procedura di concorso pubblico di cui sono già state superate le prove scritte e per cui è previsto un periodo di tirocinio. Inoltre, il COA chiede se, nel momento in cui il concorso venga superato e il posto assegnato, sia possibile riprendere temporaneamente l'esercizio della professione fino al momento dell'assegnazione del posto di lavoro sulla base della graduatoria.
Con il parere n. 36 del 17 ottobre 2022, il CNF afferma innanzitutto che l'avvocato iscritto all'Albo può “sempre” chiedere la sospensione dall'esercizio della professione, senza specificarne le ragioni né la durata. Tuttavia, anche durante il periodo di sospensione resta ferma l'operatività delle cause di incompatibilità, dunque, con riferimento al caso esposto dal COA di Savona, la sospensione volontaria potrà durare solo fino all'effettiva assunzione, poiché da quel momento in poi sarà operativa la causa di incompatibilità prevista dall'
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 17 ottobre 2022
Il COA di Savona chiede di sapere “se sia possibile sospendersi temporaneamente, in modo volontario, durante il periodo in cui è in itinere una procedura di concorso per assunzione a posto pubblico, di cui sono già stati superati gli scritti e per cui è previsto un periodo di tirocinio ed in particolare se, nel momento in cui il concorso venga superato ed il posto assegnato, sia possibile riprendere temporaneamente l’esercizio dell’attività in attesa dell’assegnazione del posto di lavoro in base alla graduatoria”.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all’albo può “sempre” chiedere la sospensione dall’esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa (cfr. ex multis CNF, parere n. 65/2015). Resta tuttavia ferma, anche durante il periodo di sospensione, l’operatività delle cause di incompatibilità (CNF, parere n. 15/2014). Pertanto, nel caso esposto, la sospensione volontaria potrà durare solo fino all’effettiva assunzione, operando a partire da quel momento la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della legge n. 247/2012. Nulla osta peraltro a che, nelle more dell’assunzione (e dunque prima che maturi la causa di incompatibilità), l’avvocato riprenda l’esercizio dell’attività professionale.