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28 novembre 2022 Deontologia forense
Anche durante il periodo di sospensione volontaria resta ferma l’operatività delle cause di incompatibilità

Nel caso di specie, il COA chiedeva se, nel momento in cui un concorso pubblico venga superato ed il posto assegnato, sia possibile riprendere temporaneamente l'esercizio dell'attività in attesa dell'assegnazione del posto di lavoro.

di La Redazione

Il COA di Savona chiede al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito alla possibilità di sospendere volontariamente l'esercizio della professione forense temporaneamente durante il periodo in cui è in corso una procedura di concorso pubblico di cui sono già state superate le prove scritte e per cui è previsto un periodo di tirocinio. Inoltre, il COA chiede se, nel momento in cui il concorso venga superato e il posto assegnato, sia possibile riprendere temporaneamente l'esercizio della professione fino al momento dell'assegnazione del posto di lavoro sulla base della graduatoria.

Con il parere n. 36 del 17 ottobre 2022, il CNF afferma innanzitutto che l'avvocato iscritto all'Albo può “sempre” chiedere la sospensione dall'esercizio della professione, senza specificarne le ragioni né la durata. Tuttavia, anche durante il periodo di sospensione resta ferma l'operatività delle cause di incompatibilità, dunque, con riferimento al caso esposto dal COA di Savona, la sospensione volontaria potrà durare solo fino all'effettiva assunzione, poiché da quel momento in poi sarà operativa la causa di incompatibilità prevista dall'art. 18, lett. d), L. n. 247/2012. Infine, il CNF precisa che nelle more dell'assunzione, e dunque prima che maturi la suddetta causa di incompatibilità, l'avvocato può comunque riprendere l'esercizio dell'attività professionale.

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