Home

29 novembre 2022 Deontologia forense
Procedimento disciplinare: l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’avvocato
La sanzione è quindi unica anche quando sono state poste in essere più condotte lesive.
di La Redazione
Un avvocato, a seguito di più esposti da parte di alcuni architetti, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per più illeciti, tra gli altri, truffa, falsità in atti, patrocinio infedele aggravato, fatti per cui erano stati promossi anche un giudizio penale ed uno civile.
Ad esito dell'istruttoria, il CDD riteneva che e condotte dell'incolpato, gravemente lesive dei canoni deontologici, dovevano essere punite con la grave sanzione della radiazione dall'esercizio della professione forense.
Contro questa decisione, l'avvocato ricorre al Consiglio Nazionale Forense deducendo l'eccessiva afflittività della sanzione rispetto ai fatti ed alla condotta contestata ed accertata.
Con sentenza n. 151 del 26 settembre 2022, il CNF ne approfitta per rammentare che, secondo il principio enunciato dall'art. 21 ncdf, nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è «il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere».
Valutazione che, nel caso di specie, è stata effettuata correttamente dal Consiglio territoriale, attenendosi ai principi sopraenunciati.