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1 dicembre 2022 Deontologia forense
Il potere di controllo del COA ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica forense

Per il compimento della pratica legale, l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno. Pertanto, il controllo del COA deve limitarsi al solo periodo dei 6 mesi residui di tirocinio svolto presso lo studio legale.

di La Redazione

La controversia trae origine dalla richiesta di un praticante legale di ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica per poter partecipare alla sessione 2018 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Tale richiesta era stata formulata dopo aver terminato il periodo formativo di 18 mesi presso il Tribunale, equipollente a 12 mesi di pratica forense, e di 6 mesi di pratica forense presso uno studio legale.
Il COA rigettava tale istanza, ritenendo che il praticante avesse presenziato solo a tre udienze nel 2015 e, dopo un'interruzione di 19 mesi, a poche altre ed avviava l'iter per la cancellazione dell'istante dal registro dei praticanti avvocati.
Pertanto, la Commissione per gli esami di avvocato sessione 2018 deliberava l'esclusione dell'istante per assenza del certificato di compiuta pratica.
Ne consegue l'impugnazione dei provvedimenti del COA a cui aggiunge la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il CNF accoglie il ricorso con sentenza n. 143 del 26 settembre 2022.
Sulla questione, il CNF si è già espresso in numerosi pareri, nei quali è stato chiarito che «il praticante può iscriversi al Registro una volta terminato lo stage con esito positivo, e chiedere la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio ovvero, qualora risulti già iscritto nel Registro, intraprendere lo svolgimento dello stage: in tale caso, dovrà rimanere iscritto, e si applicheranno le disposizioni in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine».

Ciò detto, il Consiglio richiama la disciplina relativa al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari prevista dall'art. 73, c. 5-bis, D.L. n. 69/2013 e applicabile al caso in esame. Tale disposizione prevede una collaborazione tra ufficio giudiziario e COA che non assurge a condizione posta di validità del tirocinio: al COA spetta, quindi, valutare l'esito positivo del tirocinio svolto per il periodo di un anno, ma la norma non attribuisce alcuna discrezionalità al consiglio territoriale. È al momento della richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica che il COA esercita il suo potere di controllo, al fine di verificare che la pratica (residua, di 6 mesi) si sia svolta in forma continuativa. Ne consegue che il ricorrente aveva compiuto, al momento dell'istanza al COA, i 18 mesi di tirocinio valutabili ai fini dell'accesso all'abilitazione forense.
Inoltre, nel periodo dello stage, il ricorrente non aveva alcun obbligo di frequentare lo studio professionale, né di assistere alle prescritte venti udienze semestrali: come chiarito dai menzionati pareri del CNF, l'esito positivo dello stage viene valutato ai fini del compimento della pratica forense per il periodo di un anno.

Inammissibile la domanda di risarcimento del danno poiché la giurisdizione del CNF è limitata per legge alla cognizione sui provvedimenti in materia di albi, registri dei COA, disciplinari dei CDD e sui procedimenti elettorali che riguardino ordini e organi forensi.

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