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5 dicembre 2022 Avvocati
Procedimento disciplinare: l’esponente non può impugnare le decisioni del Consiglio territoriale
La legittimazione a proporre impugnazione compete esclusivamente all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale della Corte d'Appello.
di La Redazione
Un avvocato proponeva un esposto contro una collega al fine di accertare l'avvenuta falsa iscrizione di una ipoteca sui propri beni da parte dello stesso relativamente al procedimento di separazione che lo stava interessando. Il CDD archiviava il procedimento, ritenendo l'evento imputabile a mero errore, tra l'altro prontamente emendato dalla professionista.
Tale decisione veniva impugnata dall'incolpata, ma il CNF dichiarava l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione all'impugnazione, mancando l' affermazione di responsabilità.
Ricorre così oggi l'avvocato esponente, richiedendo il riesame del proprio esposto che ha originato il procedimento oggetto di archiviazione, ritenendo di aver conosciuto dagli atti le effettive motivazioni addotte dall'incolpata.
Con sentenza n. 138 del 23 settembre 2022, rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente.
Secondo quanto disposto dall'art. 61 della L. n. 24/2012, la legittimazione all'impugnazione è, infatti, attribuita:
- nel caso di affermazione di responsabilità dell'incolpato;
- per ogni decisione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del distretto della Corte d'appello ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che l'ha pronunciata del Consiglio dell'ordine presso cui, l'incolpato è iscritto.
Nello stesso senso si era orientata la giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente disciplina non riconoscendo all'esponente la legittimazione al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.