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9 dicembre 2022 Deontologia forense
È possibile rettificare in termini retroattivi la data di decorrenza del provvedimento di cancellazione?

Risposta affermativa dal Consiglio Nazionale Forense, ma nei termini precisati nel parere n. 41/2022.

di La Redazione

Il COA di Chieti chiede al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in relazione alla possibilità di rettificare retroattivamente la data di decorrenza di un provvedimento di cancellazione allo scopo di renderla conforme alle richieste dell'istante.

Con il parere n. 41 del 17 ottobre 2022, il CNF richiama quanto oggetto del precedente parere n. 53/2001, partendo dal fatto che gli effetti del provvedimento di cancellazione decorrono normalmente dal momento dell'assunzione della delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Tuttavia, occorre distinguere tra provvedimenti favorevoli e provvedimenti negativi: solo nel primo caso, infatti, può essere disposta la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione, dovendo in ogni caso essere esercitato con particolare prudenza il potere discrezionale dell'organo competente.
Ciò posto, con lo stesso parere è stato affermato che «può essere ritenuto un criterio coerente con la disciplina normativa dell'istituto della cancellazione e con l'esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti nella fattispecie quello di fare riferimento alla manifestazione di volontà dell'iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta in tal senso dell'iscritto».
Da ciò deriva che il COA possa accogliere la richiesta dell'interessato di far retroagire gli effetti del provvedimento al momento dell'istanza, ben potendo adottare un provvedimento in autotutela che corregga il provvedimento in relazione alla data di decorrenza degli effetti.

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